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Organizzazione e
funzionamento della pubblica amministrazione: tutti i punti critici del
nuovo decreto 4/2006
E’ stato pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale il decreto legge 11 gennaio 2006, n° 4 recante nuove
disposizioni in materia di organizzazione e funzionamento della pubblica
amministrazione, tra l’altro a pochi giorni dall’approvazione della Legge
Finanziaria 2006. Un provvedimento con il quale, come osserva il Segretario
Generale della Cisl Funzione pubblica Rino Tarelli, il Governo
interviene nuovamente con pesanti incursioni in materie di competenza
contrattuale, ponendo in essere operazioni che sono di totale retroguardia
ed assolutamente inaccettabili per il loro tatticismo.
La Cisl Funzione pubblica seguirà
naturalmente con grande attenzione tutte le successive fasi dei lavori
parlamentari che dovrebbero portare alla definitiva conversione in legge del
decreto. Di seguito, intanto, ecco una sintesi dei principali contenuti.
L’articolo 3 contiene disposizioni per
l’inquadramento nelle Amministrazioni del personale attualmente in posizione
di comando, nei limiti dei posti disponibili nelle dotazioni organiche.
Quelle delle amministrazioni di provenienza sono conseguentemente ridotte,
con il trasferimento delle risorse finanziarie relative al trattamento
economico. L’effetto sarebbe una diminuzione dei posti di lavoro: si
riducono le dotazioni organiche delle amministrazioni di provenienza, senza
alcuna compensazione per quelle di destinazione, in quanto i comandati vanno
a coprire i posti attualmente vacanti, dopo il già pesante taglio del 5%
imposto dalla Legge Finanziaria 2005.
Le procedure per l’assunzione di personale
a tempo determinato per contingenti superiori alle 5 unità, anche con
contratto di formazione lavoro, dovranno essere autorizzate dal Consiglio
dei Ministri, causando una ulteriore limitazione dopo il taglio del 60%
previsto dalla legge Finanziaria 2006, la liberalizzazione delle assunzioni
a tempo determinato attraverso le Agenzie private di fornitura di lavoro
interinale e una violazione degli attuali articoli dei CCNL che regolano
tali assunzioni, fissando ben precisi limiti quantitativi per il lavoro
interinale, nonché della trattativa tra Confederazioni sindacali e Aran
sulle norme di raccordo della Legge Biagi per il pubblico impiego. È
prevista una proroga per l’anno 2006 dei contratti a tempo determinato della
Croce Rossa, il che, se da un lato scongiura il rischio di veder cancellare
oltre 2000 posti di lavoro, con seri problemi alla stessa utenza (alcuni
servizi sanitari di primaria importanza, resi ad esempio dal 118, dai centri
di educazione motoria e dai centri di accoglienza vengono assicurati in
maniera determinante dai lavoratori precari), dall’altro resta comunque un
punto di criticità, poiché non è stata prevista alcuna norma di
stabilizzazione per questi lavoratori, contrariamente a quanto previsto per
i restanti contratti a tempo determinato.
Per i Segretari Comunali e
provinciali viene istituita una specifica disciplina nell’ambito del
contratto collettivo nazionale di comparto, con ammissione alle trattative
delle Organizzazioni sindacali rappresentative dei segretari comunali e
provinciali, il che viola le attuali regole sulla titolarità delle sigle
sindacali alla stipula del CCNL.
Il decreto introduce poi il divieto di
creare posizioni soprannumerarie, anche temporanee, per le riqualificazioni
professionali del personale in servizio. Ai fini della mobilità collettiva
le amministrazioni effettuano inoltre rilevazioni sulle eccedenze di
personale su base territoriale, per categoria o area, qualifica e profilo
professionale. Ciò provocherebbe l’ulteriore blocco delle progressioni
interne e possibilità di determinare gli esuberi di personale non sulla base
dell’organico complessivo delle Amministrazioni, ma delle singole situazioni
territoriali e di qualifica.
Le assunzioni già autorizzate per l’anno
2005 possono essere effettuate dalle Amministrazioni interessate entro il 30
aprile 2006. Tra le priorità nelle assunzioni che saranno autorizzate per
l’anno 2006 va inserita anche la trasformazione dei contratti di formazione
e lavoro già prorogati presso l’Inpdap, l’Inps e l’Inail in contratti a
tempo indeterminato da destinare agli uffici con maggiori carenze di
organico. Gli incarichi dirigenziali già conferiti ai sensi del D.L.vo n°
165/2001 con procedura diretta possono essere prorogati con durata non
inferiore a tre anni e non superiore a cinque anni.
Infine, riguardo alla reggenza di uffici
dirigenziali non generali, il decreto concede al Ministero dei beni e le
attività culturali la possibilità di conferire incarichi dirigenziali al
personale dell’ Area funzionale C 3 per un periodo di 12 mesi, rinnovabile
una sola volta. Tuttavia, all’incarico così attribuito non si applica l’art.
2130 del codice civile e, pertanto, esso non dà luogo all’attribuzione di
alcun trattamento economico.

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